Nuove regolo per il crowfunding

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Startup italiane pronte per il crowdfunding, ecco le regole

di Elena Re Garbagnati, 15 luglio, 2013 08:48  , Fonte: Il Sole 24 Ore

Le nuove regole per il finanziamento di capitali via Internet stilate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Le startup italiane che vorranno raccogliere fondi via Internet dovranno d’ora in poi sottostare al nuovo regolamento, figlio del “Decreto crescita bis”, varato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

L’Italia è il primo Paese europeo a stilare una normativa sull’equity crowdfunding, ormai diffuso in tutto il mondo come mezzo di finanziamento partecipativo per consentire alle aziende che hanno idee innovative e interessanti di realizzare i loro progetti. Da noi potranno beneficiarne le startup i cui titolari autorizzati a riscuotere il credito siano iscritti a un apposito albo e soddisfino alcuni requisiti di onorabilità e professionalità.

Finanziamenti partecipativi

Fra questi rientrano la fedina penale pulita e competenze specifiche nell’ambito del progetto. Gli amministratori dovranno poi dimostrare diligenza, correttezza e trasparenza, fornendo tutte le informazioni aggiornate sul progetto agli investitori. Come sempre non mancano le eccezioni: sono esenti le banche e le Società di Intermediazione Mobiliare che sono già autorizzate a gestire portali per la raccolta di capitali.

Nei 25 articoli che costituiscono la “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line” spicca il diritto di recesso. L’avvocato Alessandro Maria Lerro di Lerro & Partners, Roma, spiega su Il Sole 24 Ore che gli investitori beneficiano del “diritto di revoca per errori o fatti nuovi sopravvenuti nel corso del crowdfunding; recesso dalla società (o diritto di tag along) se i soci che detengono il controllo vendono le loro quote; diritto di recesso dall’investimento entro sette giorni senza motivazione. Inoltre per i soli consumatori il Codice del Consumo impone un ulteriore diritto di recesso per 14 giorni”.

Per investimenti massimi di 500 euro basterà rispondere a un questionario online, oltre i 500 euro servirà invece il benestare di una banca o di una Società di Intermediazione Immobiliare che attesti la disponibilità economica dell’investitore e gli obiettivi del finanziamento. In ogni caso, almeno il 5% delle quote di una startup offerte al pubblico devono essere acquistate da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori.

L’avvocato Lerro non nasconde alcune perplessità sulla nuova normativa: da una parte il crowdfunding può essere un’opportunità per alcuni settori, come i beni culturali, l’energia, i servizi municipali, dall’altra il mancato riscontro dell’ultima opzione (il 5%) può vanificare la validità di tutta l’operazione.

A propositi di beni culturali, viene in mente l’idea francese di ricorrere al finanziamento partecipativo per pagare i conti del restauro dei monumenti simbolici della nazione. Se l’Italia dovesse riciclare l’idea cosa vi piacerebbe finanziare?