Start Up innovative e Società tra Professionisti

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http://www.ipsoa.it/Impresa/start_up_innovative_e_stp_il_diritto_annuale_2013_id1139209_art.aspx

 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli importi del diritto annuale dovuto per il 2013 da parte di imprese start-up innovative, società tra professionisti, società di mutuo soccorso e confidi.

Start-up innovative

Un’impresa neo-iscritta al Registro delle imprese che richieda – avendone i requisiti di legge – sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come Start-up innovativa, è esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla normativa (comunque non oltre il quarto anno di iscrizione) a decorrere dal 2013.

Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 sono considerate Start-up innovative se – entro 60 giorni dalla stessa data – depositano presso l’Ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti di legge.

Se tali imprese – al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale – non hanno ancora versato il diritto per il 2013, devono considerarsi esonerate dal pagamento del diritto annuale; qualora, invece, abbiano già provveduto al versamento, le stesse imprese hanno diritto a richiedere il rimborso ovvero ad utilizzare quanto pagato come credito verso la CCIAA, da compensare con altri versamenti.

Società tra professionisti e società di mutuo soccorso

Tali tipologie di imprese versano il diritto annuale non in un importo definito in misura fissa, bensì in un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Pertanto, nel caso del primo anno di iscrizione sono tenute al versamento dell’importo previsto per la prima fascia di fatturato; con riferimento agli anni successivi, il Ministero dello Sviluppo economico fornirà ulteriori indicazioni in sede di definizione degli importi del diritto annuale per il 2014

Confidi

Qualora adottino i principi contabili internazionali, i confidi sono tenuti – ai fini della individuazione della base imponibile per il versamento del diritto annuale – a far riferimento alla voce 30 “Commissioni attive” del conto economico.